Ciao a tutti,
riporto quanto trovato su altro forum, ovviamente cancellando nomi e riferimenti, in relazione all'oggetto:
Chi scrive è la Dott.Ssa xxxxxxxxxxx Comandante del Nucleo Sommozzatori della Polizia di Stato:
ATTENZIONE!Sono stata di recente interpellata da una amica subacquea in merito alla
possibilití che alcuni Organi di polizia abbiano proceduto al sequestro
di un veicolo che trasportava bombole subacquee.Il CNeS e la
Sezione Polizia Stradale di xxxxxx hanno quindi compiuto una
ricognizione della normativa vigente ed hanno appurato quanto segue:-
esiste, a livello europeo, una normativa (recepita anche
nell'ordinamento italiano) che prevede determinate prescrizioni per il
trasporto di materiali pericolosi su strada a bordo di veicoli. Tale
normativa è comunemente definita "Accordo ADR". Nell'anno 2009, tale
normativa è stata modificata. Il testo è disponibile sul sito
www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=856
Ebbene, se fino all'anno 2009 non esistevano limiti per il trasporto non
commerciale di bombole contenenti gas comburenti (quali sono
considerate quelle contenenti ossigeno puro e/o miscele
iperossigenate), oggi, con l'entrata in vigore della nuova normativa, i
parametri di riferimento sono stati modificati.In particolare, per
il trasporto da parte di privati vige, comunque, il principio
dell'esenzione da qualunque forma prescritta di disposizione per il
loro trasporto.Viceversa, per diving, associazioni, ONLUS od altre
societí di fatto o di diritto (non limitandosi, pertanto, il trasporto
ad uso privato per la "propria" attivití di immersione), si applicano
le nuove prescrizioni contenute nell'accordo ADR 2009.In
particolare, diving, aziende, associazioni, etc. e comunque tutti
coloro che non potranno dimostrare che il trasporto viene effettuato a
soli usi privati, dovranno obbligatoriamente:- munirsi di DDT per
il trasporto di merci pericolose, ove siano indicati il luogo e la sede
di mittenza e del destinatario; il numero chimico della merce (si
ricava dal testo dell'ADR 2009); la classe di imballaggio (vds. ADR
2009); il quantitativo da trasportare;- essere dotati, a bordo del veicolo, di un estintore da Kg. 2 idoneo per lo spegnimento di incendio da comburenti;-
certificato di idoneití delle bombole (collaudo e punzonature), da cui
emerga (anche tramite colorazione delle ogive) che le stesse sono
idonee a contenere ossigeno puro e/o miscele iperossigenate;-
posizionare le bombole trasportate all'interno di gabbie o con sistemi
di ritenuta, per evitare che esse possano muoversi e comunque non
trasportarle MAI vicino ad olli di qualunque tipo. Diversamente,
il trasgressore potrí incorrere nelle sanzioni di cui all'art. 168 del
Codice della Strada che prevede, oltre alla confisca amministrativa del
veicolo, la sospensione della patente e della carta di circolazione da
2 a 6 mesi, oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria che può
andare, a seconda della violazione commessa, da un minimo di € 150, ad
un massimo di € 7.369. Cercate tutti, per quanto vi è
possibile, di operare "in rete", onde evitare di rovinarsi, oltre ad
una bella giornata di immersione, anche 6 lunghi mesi di guida dei
veicoli!
Spero possa essere utile.
Lorenzo